Il Direttore Generale della Siae Dott. Gaetano Blandini risponde a Guido Scorza su reprografia e diritto di seguito

In alcuni articoli apparsi sulla versione online de “Il Fatto Quotidiano”, il Sig. Guido Scorza segnala una presunta imperizia della SIAE a proposito delle attività di ripartizione dei diritti di reprografia (fotocopie) e del diritto di seguito.
Il giudizio stentoreo e di censura (profondamente errato) emesso dal Sig. Scorza è accompagnato da un misto di toni inutilmente scandalistici e sarcastici che la scrivente Società non condivide ma ai quali non intende replicare.

Prima peraltro di correggere le inesattezze volutamente strumentalizzate dal Sig. Scorza, e per amore della verità, va premesso che il Sig. Guido Scorza ha ricoperto e ricopre tutt’ora, in diversi settori e giudizi pendenti, il ruolo di avvocato-procuratore alle liti di soggetti che sono stati o risultano “avversari” della SIAE (per la verità, giudizi tutti persi dal medesimo Sig. Scorza fatta eccezione per una vicenda riguardante il bollino).
Il Sig. Scorza, dunque, pur presentandosi all’esterno quale “docente, avvocato, giornalista”, e apparentemente terzo disinteressato (o, peggio, asserito esperto), risulta in realtà motivato da evidente conflitto (attuale e non solo potenziale) nei confronti della Società. E ciò, in presumibile spregio dei vincoli posti dalla stessa carta dei doveri del giornalista (ovviamente per l’attività svolta in tale veste).
Ciò precisato, è utile distinguere tra reprografia (fotocopie) e diritto di seguito.
Con specifico riguardo alla reprografia, deve essere stigmatizzato come gli articoli in questione si fondino su una (voluta) alterazione di quanto riportato sul sito della SIAE.
Diversamente da quanto sostenuto, invero, la SIAE non qualifica gli autori citati dal Sig. Scorza come “irreperibili” in sé (termine volutamente utilizzato dall’articolo nel senso fuorviato e fuorviante di “introvabile” o “ignoto”). Sul sito della SIAE è invece riportato esattamente quanto appresso (grassetto presente sul sito).

“(…) La SIAE ha concluso un accordo raggiunto con le principali associazioni rappresentative degli autori ed editori (AIE, SNS, SLSI e UIL-UNSA), per la disciplina dell’intera materia – accordo che ha ricevuto l’autorizzazione del Ministero vigilante – con cui è stato stabilito che la ripartizione dei diritti d’autore relativi all’attività di reprografia avvenga in base ad un sistema di campionamento le cui operazioni di rilevazione e di elaborazione dati sono state affidate, dietro compenso, alle suddette associazioni rappresentative degli autori ed editori. A conclusione delle attività di rilevazione e campionamento, le associazioni rappresentative degli autori ed editori forniscono le liste dei nominativi degli aventi diritto alla SIAE che provvede a contattare gli aventi diritto individuati per liquidare loro quanto di propria spettanza. Al fine di individuare gli esatti recapiti di tutti gli autori o dei loro eredi viene messo a disposizione in questo sito l’elenco degli autori i cui recapiti non sono stati reperiti, quelli su cui esistono dubbi di omonimia, quelli i cui eredi non sono stati individuati e quelli che non hanno fornito riscontro alle comunicazioni della SIAE.
Detto elenco viene aggiornato periodicamente.
I titolari di diritti che si riconosceranno in detto elenco potranno contattare direttamente gli uffici della SIAE secondo le istruzioni fornite nell’elenco stesso”.

Dal sito, dunque, emerge chiaramente (per chi abbia la pazienza di leggere e di non affidarsi a sintesi storpiate e “titolistiche”) una situazione assai diversa.

(A) La SIAE opera (per legge e non per scelta) la raccolta dei diritti di reprografia non solo per i propri associati o mandanti (dei quali evidentemente possiede tutti i dati),ma anche e soprattutto per la generalità degli autori ed editori, anche non legati a SIAE da alcun rapporto e dei quali SIAE fatalmente non possiede tutti i dati necessari ad operare il successivo pagamento dei diritti raccolti.
(B) Proprio con riguardo ai “non associati e mandanti SIAE”, peraltro, SIAE stessa esegue le attività di ripartizione sulla base di uno specifico accordo, risalente al 15 luglio 2004, espressamente approvato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
(C) In ragione della citata convenzione, l’attività di individuazione dei beneficiari (o aventi diritto) ed i relativi dati identificativi (o recapiti), inclusi quelli necessari a provvedere al pagamento,sono forniti dalle “principali associazioni delle categorie interessate” così come anche previstodall’art. 181-ter, comma 2, della legge sul diritto d’autore.
(D) Fermo quanto sopra, SIAE pubblica un apposito elenco nel quale viene dettagliato”l’elenco degli autori i cui recapiti non sono stati reperiti, quelli su cui esistono dubbi di omonimia, quelli i cui eredi non sono stati individuati e quelli che non hanno fornito riscontro alle comunicazioni della SIAE”.
(E) Come espressamente indicato, l’elenco contempla al proprio interno situazioni di diversa natura, per l’appunto comprendenti sia i casi di “assenza di recapiti” (sul punto vd. anche oltre),sia i casi di omonimia,sia i casi inerenti l’individuazione esatta di eredi, e sia ancora i casi di autori che non rispondono alle comunicazioni della Società (eseguite a valle dei dati forniti dalle citate associazioni).
(F) Ma soprattutto, nell’elenco vengono inclusi i soggetti per i quali ”non sono stati reperiti i recapiti”, con ciò segnalandosi una fattispecie radicalmente diversa dalla “irreperibilità” in sé; sotto tale profilo, è utile sottolineare come l’attività di SIAE non sia volta al mero “rintracciamento fisico” di un dato soggetto, quanto all’ottenimento da esso dei dati necessari (i recapiti, appunto) volti a consentire il pagamento. E’ certo che tutti “conoscono” (per fare uno degli esempi mediaticamente ma malamente utilizzati dal Sig. Scorza) il Presidente del consiglio dei ministri Matteo Renzi, ma pochi (forse pochissimi) sanno riferirne l’IBAN (o se si preferisce, il recapito bancario). Allo stesso tempo, nonostante nessuno (o pochissimi) conoscano il Sig. Scorza e nonostante questi non sia un associato della SIAE, la SIAE stessa è stata in grado (attraverso il più volte citato accordo con le associazioni di categoria) di individuare ed esporre come dovuto un diritto di credito dello stesso Sig. Scorza per reprografia. Credito che il Sig. Scorza, come gli altri aventi diritto, potrà incassare a valle di un paio di click sul sito SIAE, come è avvenuto per il Sig. G.P. (nominativo già contenuto nell’elenco) che ha ottenuto il pagamento del proprio diritto di reprografia in data 19 agosto 2014 dopo aver segnalato i propri recapiti in data 24 luglio 2014 (ovvero in 16 giorni lavorativi senza considerare il periodo estivo).
Per completezza, può anche segnalarsi come la procedura inserisca in automatico nell’elenco (come è giusto che sia) tutti coloro per i quali non sono disponibili tutti i dati necessari così da consentire agli stessi interessati di provvedere al relativo completamento attraverso il portale (anche a prescindere dalle ricerche effettuate o da effettuare). Ed ancora, va specificatamente rappresentato che le comunicazioni degli aventi diritto ad opera delle associazioni rappresentative – vd. accordo sopra citato – avviene a cadenza annuale con successiva integrazione (a cadenza superiore all’annuale) dei dati disponibili (o recapiti); il tutto, potendo SIAE operare le proprie verifiche aggiuntive solo a distanza fisiologicamente ciclica rispetto al momento dell’incasso.
Dunque, è vero che l’articolo falsifica volutamente il contenuto del sito della SIAE al fine di rappresentare una condizione confusoria o di imperizia oggettivamente inesistente, e tanto meno imputabile alla Società.
D’altro lato, se per un verso è inevitabile segnalare come la SIAE possa operare pagamenti solo una volta certa della correttezza del pagamento stesso (certezza impossibile in assenza di tutti i dati necessari), per altro e decisivo verso, è opportuno segnalare come lo stesso articolo del Sig. Scorza ometta di segnalare che l’elenco (strumentalmente, ma falsamente, irriso come di “irreperibili”) è pubblicato dalla SIAE unitamente a tutte le (per vero semplici) istruzioni per potere fornire le informazioni richieste ed ottenere il dovuto pagamento.
Piuttosto, può essere utile segnalare come nel corso degli anni di svolgimento dell’attività in questione (raccolta della reprografia e relativa ripartizione attraverso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative), l’accordo a suo tempo sottoscritto da SIAE (come detto con l’approvazione del Mibact) ha portato ad una identificazione dei beneficiari nel 100% dei casi (l’identificazione è ovviamente questione diversa dalla disponibilità dei recapiti). Ancora, la distribuzione materiale dei proventi (invece dipendente non solo dalla identificazione, ma anche dalla già citata disponibilità dei dati) è avvenuta con una media di circa l’80% dei diritti incassati. Dunque, con un “non distribuito” giacente (comunque perfettamente accantonato, disponibile ed in attesa di fisica assegnazione) da considerarsi sostanzialmente ridotto se rapportato alla platea indistinta degli aventi diritto (che contempla anche e soprattutto soggetti non associati SIAE).
Infine, è altresì utile segnalare come, nonostante quanto appena riferito, la Direzione Generale della Società – nel marzo 2014 (e quindi ben prima dell’articolo in oggetto) – ha condiviso con il Consiglio di gestione (deliberazione specificamente assunta in data 10 marzo 2014) la revisione del sistema sino ad oggi adottato al fine di offrire un meccanismo che consenta di raggiungere la totalità della ripartizione secondo tempistiche e costi inferiori rispetto a quelli indotti dall’accordo ereditato dal passato.
Discorso sostanzialmente identico può farsi per il diritto di seguito.
Per tale ultimo settore, l’attività della SIAE (anche in questo caso rivolta non solo ad associati SIAE) è espressamente disciplinata dalla legge in ogni singolo passaggio; in particolare dal D.lgs. n. 118/2006 (recepimento della direttiva comunitaria n.39/2002) che ha modificato le norme della legge n. 633/1941 e del relativo regolamento di esecuzione.
Sulla base di tali disposizioni SIAE: (a) trasmette agli artisti o loro eredi, che abbiano già un rapporto associativo/di mandato/di amministrato con SIAE trimestralmente una comunicazione che contiene l’elenco delle vendite incassate nel trimestre precedente, attendendo un termine di 60 gg per eventuali osservazioni; (b) pubblica (con aggiornamento trimestrale) su apposita sezione del sito istituzionale l’elenco completo delle vendite per le quali ha ottenuto un incasso; (c) pubblica un elenco, costantemente aggiornato, dei nominativi degli autori per i quali non siano stati ancora rintracciati i recapiti; (d) pubblica sulla Gazzetta Ufficiale, semestralmente, l’elenco degli artisti i cui recapiti non siano ancora stati trovati; (e) integra l’elenco degli artisti con le informazioni trasmesse dall’ex Enap ora Fondo separato INPS.
Tutto quanto sopra è puntualmente descritto sul sito (cui si rinvia), ove pure sono indicate le procedure di riconoscimento necessarie ad ottenere i pagamenti dovuti.
Sempre per massima completezza, è anche utile segnalare che sempre con riguardo al diritto di seguito il “non ripartito” (accantonato ed in attesa di assegnazione), non supera il 4% del totale degli incassi (dunque con un ripartito superiore al 96%).
In conclusione, la scrivente Società non si ritiene esente da critiche (molte delle quali per vero derivanti da una storia difficile, oggi radicalmente mutata). Nè essa ritiene di non dover ricercare continui ed ulteriori miglioramenti (a presidio dei quali vi è oggi il profilo e l’impegno indiscutibile del Presidente Gino Paoli). La Società ritiene però che debbano essere rigettati con serena fermezza i puri pregiudizi (peggio se silentemente interessati) che siano ripetuti ossessivamente senza alcuna effettiva contestualizzazione ed in realtà rispondenti ad un disegno di gratuita e velenosa distorsione.

Gaetano Blandini
Direttore Generale S.I.A.E.

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