22 milioni di Euro per danni patrimoniali e morali per chi viola l’altrui Diritto d’Autore in Internet

Tribunale civile di Roma, Sez. XVII, Specializzata in materia d’Impresa, 10 gennaio 2021

 MASSIME

L’Internet Service Provider, per non rispondere dell’illecita diffusione del programma, secondo la generale disciplina degli artt. 2043 segg. cod.civ. e dell’art. 2598 cod.civ., deve svolgere un’attività puramente tecnica, automatica e passiva, situazione che implica che egli non conosca né controlli le informazioni trasmesse o memorizzate. Qualora invece conosca e controlli i contenuti trasmessi dagli utenti, o addirittura li ordini e organizzi (ad esempio intervenendo per la predisposizione o l’ottimizzazione delle modalità di reperimento dei programmi illeciti) risponderà ai sensi della suddetta normativa.

L’Internet Service Provider perde la qualità di soggetto neutro e passivo quando, in relazione a determinati contenuti audiovisivi e sulla base delle risultanze processuali, emerga che abbia operato, sui dati che carica, forme di intervento volte a sfruttare i contenuti dei singoli materiali memorizzati dagli utenti, operando in generale sotto le forme del controllo, della conoscenza e della profilazione dei dati e in maniera non automatizzata.

La responsabilità  dell’ Internet Service Provider può emergere anche dal lungo tempo che gli occorre per rimuovere i contenuti illeciti dopo esserne stato informato, violando così i doveri di lealtà e correttezza.

Le mere diffide sono idonee a consentire al destinatario di individuare con sufficiente puntualità i singoli contenute multimediali che sarebbero stati illecitamente immessi sulla piattaforma, avendo riguardo alla notorietà dei programmi e alla agevole attività di reperimento di tali contenuti richiesta al provider a seguito della diffida.

La responsabilità del provider non può essere esclusa per la circostanza che gli URL, ovvero i dati identificativi con cui i singoli programmi sono caricati sul portale, siano stati indicati o meno. Pertanto il riferimento deve quindi sempre essere soltanto all’effettiva conoscenza dei contenuti illeciti per la quale non può in alcun modo ritenersi indispensabile l ‘indicazione degli URL, essendo sufficiente un’indicazione specifica dei files illeciti (video, programmi etc) con ogni mezzo.

Il risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all’illecito sfruttamento dei diritti di diffusione televisiva di un filmato possono essere quantificati assumendo come termine di riferimento per la quantificazione dei suddetti vantaggi la somma di denaro che l’utilizzatore avrebbe dovuto pagare per acquistare i diritti di diffusione per il tempo e secondo le modalità con cui li abbia effettivamente utilizzati. Tali elementi possono avere riguardo – al prezzo pattuito in altre contrattazioni aventi ad oggetto la cessione dei diritti di diffusione illecitamente esercitati; – al tempo per cui si è protratto il comportamento illecito; -all’estensione territoriale, nell’ambito della quale il filmato sia stato illecitamente diffuso.

Il danno non patrimoniale (nella specie danno morale) – rilevata la violazione degli articoli 171 comma I lettere a, a bis, 171 ter comma I lettere a, b, 171 ter comma 2 lettere a bis, b, c della Legge sul Diritto di Autore – va determinato, in via equitativa, nel 10% del danno patrimoniale.

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