Il consiglio direttivo della Federazione Autori approva la bozza del codice deontologico dell’Autore professionista.

Nella scorsa assemblea della Federazione Autori, è stato approvato la nuova bozza del Codice deontologico del dell’Autore Professionista. Di seguito pubblichiamo il testo che potrà essere oggetto di modifiche.

 

CODICE DEONTOLOGICO DELL’AUTORE PROFESSIONISTA E DELLE NORME DI VOLONTARIA AUTOREGOLAMENTAZIONE


ART. 1
L’Autore musicale è colui che esercita professionalmente una o più delle seguenti attività creative di carattere intellettuale:
1. attività diretta a creare un’opera musicale nuova e originale (autore di sola musica);
2. attività diretta creare un’opera musicale nuova e originale composta da musica e parole (autore di musica e parole);
3. attività diretta a creare il testo nuovo e originale di un’opera musicale (autore di solo testo).
ART. 2
L’attività dell’Autore musicale, per essere considerata svolta in forma professionale, deve avere i seguenti requisiti:
1. l’Autore deve svolgere una delle attività di cui all’art. 1.1, 1.2, 1.3 abitualmente e prevalentemente;
2. l’Autore svolge abitualmente l’attività di cui all’art. 1 quando sono state pubblicate su fonogramma o videogramma o supporto digitale almeno 3 opere creative in un anno, ovvero quando è stata pubblicata su fonogramma, videogramma o supporto digitale un’opera creativa l’anno per almeno 3 anni anche non consecutivi;
3. le opere pubblicate devono comunque essere state eseguite almeno una volta davanti a un pubblico pagante di almeno 100 persone;
4. l’Autore svolge prevalentemente l’attività di cui all’art. 1 quando vive dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico delle sue opere creative percependo dallo sfruttamento delle sue opere almeno Euro 14.800,00 l’anno;
5. ovvero quando ha vissuto per almeno 5 anni, anche non consecutivi, dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle sue opere percependo almeno Euro 10.000,00 l’anno; ovvero quando ha percepito per almeno 10 anni, anche se non consecutivi, redditi per diritto d’Autore non inferiori ad un importo medio annuo di almeno Euro 2.000,00;
6. l’Autore di chiara fama ovvero l’Autore che possiede titoli artistici, pur non possedendo i requisiti di cui agli articoli precedenti, è, in via eccezionale, assimilato all’Autore professionista;
7. per Autore di chiara fama si intende l’Autore di opera musicale eminente con riferimento in modo irrinunciabile alla rilevanza dei contributi artistici e autorali apportati nel campo della cultura e ai risultati ottenuti in termini qualitativi e al loro indiscusso riconoscimento in ambito nazionale;
8. sono titoli artistici:
a) avere ricoperto per almeno un triennio una posizione di docente in Conservatori o Università italiane straniere o internazionali considerate eccellenze nell’ambito della composizione delle opere musicali;
b) essere stati insigniti di alti riconoscimenti come Autore di opera musicale in ambito internazionale;
c) avere ricoperto per almeno un triennio incarichi di docenza nella composizione di opere musicale in qualificati istituti musicali internazionali.
ART. 3
1. Il Codice Deontologico degli Autori musicali professionisti è l’insieme delle regole ispirato ai principi generali di lealtà e correttezza che l’Autore dichiara di voler sottoscrivere e osservare volontariamente nello svolgimento della sua attività.
2. Il Codice Deontologico potrà essere adottato dai singoli Autori musicali ovvero dalle relative associazioni di categoria che vorranno adottarlo e renderlo parte integrante dei propri statuti.
3. Il rispetto del Codice Deontologico è volto ad assicurare la legalità, la correttezza, il decoro e la dignità professionale della categoria degli Autori musicali professionisti.
4. Il Codice impone dei comportamenti volti a tutelare le norme del diritto positivo e le regole della morale e dell’etica, in Italia e all’estero, e prevede delle sanzioni per l’ipotesi della loro violazione.
5. Entro 90 giorni dall’approvazione del presente codice, sarà emanato il regolamento attuativo atto a disciplinare:
a) le sanzioni e le procedure di contestazione degli addebiti e gli organi abilitati a irrogare le sanzioni e a muovere le contestazioni per l’ipotesi di violazione delle regole deontologiche;
b) l’organo di mediazione o conciliazione per la composizione bonaria delle controversie che dovessero insorgere tra gli Autori musicali professionisti, che abbiano adottato il presente codice deontologico, o tra gli stessi e i loro clienti;
c) una procedura valutativa e l’istituzione di una Commissione di 5 esperti, fra i quali un magistrato emerito, che avrà il compito di valutare in caso di contestazione la sussistenza ovvero la perdita dei requisiti necessari per essere definito autore professionista.
ART. 4
1. L’Autore deve svolgere la sua attività con diligenza, prudenza e perizia ed è tenuto ad osservare ogni legge, regolamento o direttiva relativa alla sua attività professionale e personale e ad aggiornarsi periodicamente;
2. l’Autore deve rispettare le norme di carattere fiscale, previdenziale ed in materia di diritto d’Autore e dei diritti ad esso connessi.
3. Nello svolgimento della sua attività l’Autore si comporterà con lealtà e correttezza nei confronti di chiunque entri in relazione professionale con lui e comunque rispettando le norme del presente codice.
ART. 5
1. È dovere morale (non giuridico) dell’Autore, partecipare alla vita sindacale e associativa della categoria, attraverso una costante informazione, al confronto costruttivo con i colleghi, alla partecipazione a riunioni e iniziative che abbiano lo scopo di rappresentare questioni di comune interesse.
2. Sarà compito delle associazioni avviare un dialogo costruttivo che in tempi brevi porti all’istituzione di una forma di previdenza anche complementare per gli autori che abbia fra i suoi obiettivi anche l’obbligo della solidarietà per i soggetti più svantaggiati.
3. Nei rapporti con il pubblico, con la stampa e con i media l’Autore deve ispirarsi a criteri di lealtà e correttezza, evitando dichiarazioni atte al discredito della reputazione professionale di altri Autori o che compromettano l’immagine della categoria.
4. Indipendentemente dalle disposizioni di legge in materia civile, penale e amministrativa, l’Autore si impegna ad evitare di usare espressioni sconvenienti, denigratorie od offensive, sia nei confronti dei colleghi che di ogni altro interlocutore personale.
ART. 6
1. La lealtà e correttezza deve essere mantenuta anche in contesti di rappresentanza della categoria e nel corso di procedimenti elettorali.
2. Il comportamento professionale dell’Autore nei rapporti con i propri colleghi deve essere ispirato da lealtà, correttezza e solidarietà.
3. L’Autore si impegna a riconoscere i nomi degli Autori e dei compositori con i quali ha collaborato nella sua attività creativa a menzionarli correttamente e a riconoscere i loro diritti secondo le disposizioni di legge e gli accordi contrattuali.
4. L’Autore si impegna a combattere la pirateria delle opere dell’ingegno, il plagio e ogni forma di utilizzo illecito delle opere nonchè a sostenere e promuovere ogni iniziativa tesa a tali scopi.
ART. 7
1. Nei rapporti con la Società Italiana Autori ed Editori e con gli Editori, l’Autore si impegna a compilare correttamente gli appositi bollettini e ogni altra documentazione atta alla migliore gestione dell’opera e ad attuare un comportamento deontologicamente corretto nei confronti di tutte le figure professionali con le quali si relazionerà nell’adempimento del suo lavoro.
ART. 8
1. L’Autore, all’atto della sottoscrizione del presente codice, si impegna a rispettare le norme ivi contenute a conoscerlo, comprenderlo, diffonderlo e dare esempio positivo col suo rispetto.
2. Le associazioni di categoria degli Autori che adottano il presente codice si impegnano a pubblicarlo nei loro siti web e a promuoverne la diffusione e il rispetto nei confronti dei propri associati.
3. Il codice verrà depositato presso il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della Giustizia e il Ministero del lavoro. Il codice verrà portato a conoscenza anche del Ministero del Lavoro e il Ministero dei beni culturali.
4. Tutte le associazioni che avranno recepito il codice nei loro statuti si impegnano a dare pubblicamente comunicazione congiunta, ai suddetti Ministeri, dell’adozione del codice e chiederanno che i loro rappresentanti si impegnino a partecipare a tutti i tavoli in cui si discuterà dei diritti e dei doveri degli Autori.
ART. 9
1. Il presente codice, prima di essere condiviso dalle altre associazioni, potrà essere integrato e/o modificato con delibera del consiglio direttivo della Federazione Autori.

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